Invio telematico del registro di carico e scarico (UTF): le cose da sapere

Agenzia delle dogane, impianti ghost, registro carico e scarico. Da alcuni mesi tutti questi diversi “mondi” si sono trovati a convergere a causa della Determinazione n. 724/RU del 21 marzo 2019, con cui la stessa Agenzia delle Dogane ha definito le regole che vanno osservate dagli impianti di distribuzione stradale di carburante che operano nella cosiddetta modalità non presidiata (e quindi in self-service, i cosiddetti impianti ghost) per la sostituzione obbligatoria del registro cartaceo di carico e scarico con quello telematico.

Facciamo un po’ di ordine e chiarezza dato che sono molti i nostri clienti interessati dalla normativa.

 

IMPIANTI GHOST: COSA SONO?

Per impianto non presidiato/ghost/self-service è da intendersi un impianto in cui le erogazioni di benzina e gasolio sono effettuate solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti. Sono quindi i tipici impianti in cui il cliente si serve da solo, dopo avere effettuato il pagamento tramite l’apposito terminale di piazzale. Il nome ghost (fantasma) deriva infatti proprio dal fatto che non ci sia il gestore a presidiare la stazione di servizio.

 

COSA DICE LA NORMATIVA 

Dal 24 maggio 2019 i nuovi impianti di distribuzione di carburante non presidiati (ghost):

  1. istituiscono il registro obbligatorio di carico e scarico dei prodotti esclusivamente in forma telematica;
  2. hanno l’obbligo di installare appositi strumenti per la gestione di telelivelli.

 

Differente è invece la normativa per gli impianti self-service già attivi al 25 marzo 2019. In questo caso infatti la sostituzione del registro cartaceo a favore di quello telematico (e il relativo adeguamento tecnologico dell’impianto), deve essere effettuato entro il 1° gennaio 2020. Questi impianti devono anche procedere con l’installazione di telelivelli nel caso in cui l’erogato annuo complessivo risulta superiore a 3 milioni di litri.

 

COME FUNZIONA

Il registro telematico è costituito dagli invii telematici giornalieri dei dati di carico e scarico dei carburanti e risiede nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per la precisione la cadenza di invio giornaliera deve essere effettuata entro la mezzanotte del giorno successivo.

Questo significa una cosa importante; vale a dire che la conservazione dei dati del registro telematico attraverso l’archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso l’impianto non presidiato.

Ciò non significa che non possano essere effettuati rilievi e accertamenti per verificare eventuali anomalie o incongruenze tra i dati inviati in formato elettronico e quelli desumibili da verifiche sull’impianto. L’accesso al registro telematico è infatti consentito sia all’esercente che all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza.

 

CONCENTRATORE DI STAZIONE E CONCENTRATORE ESTERNO

Scendiamo ulteriormente nel dettaglio spiegando alcuni dettagli tecnici.

Un impianto non presidiato è dotato di colonnine erogatrici, di terminali di piazzale per i pagamenti e di telemisure di livello e di temperatura nei serbatoi di carburante. Tutti questi elementi sono reciprocamente interconnessi, con un elaboratore di controllo e di registrazione dei dati da essi rilevati, denominato concentratore di stazione.

Il concentratore di stazione è connesso, attraverso una rete di comunicazione chiusa e protetta, ad un elaboratore gestito dall’esercente, ubicato in luogo preventivamente denunciato all’Amministrazione finanziaria, denominato concentratore esterno, che consente il monitoraggio da remoto dell’impianto non presidiato e la storicizzazione dei relativi dati fiscali.

Il concentratore esterno consente:

  • la storicizzazione dei dati costituenti il registro telematico,
  • dei relativi file di risposta forniti dal sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane,
  • dei dati relativi agli accessi di cui al comma 4,
  • dei dati di pagamento per ogni erogazione effettuata,
  • (per gli impianti dotati di telemisure) le letture almeno ogni 6 ore del livello, della temperatura e della giacenza di ciascun serbatoio, per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Sono il concentratore di stazione e il concentratore esterno a consentire all’Amministrazione finanziaria, in fase di verifica, la consultazione autonoma dei dati d’interesse fiscale. Le funzioni di consultazione permettono la distinzione, per ciascun prodotto energetico erogato, tra dati rilevati in automatico da quelli inseriti manualmente.

 

QUALI DATI VANNO INVIATI?

Ora che abbiamo spiegato tecnicamente quali sono gli strumenti coinvolti possiamo passare ai dati. Quelli che vengono inviati telematicamente saranno un riepilogo telematico contenente:

  • la lettura, effettuata a fine giornata, del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione;
  • per ciascun tipo di carburante, la quantità complessivamente erogata come risultante dai predetti totalizzatori
  • la quantità caricata nei serbatoi di impianto con indicazione degli estremi del DAS a scorta del carico;
  • gli eventuali scatti a vuoto dei totalizzatori;
  • le relative reimmissioni di prodotto in serbatoio a seguito delle prove delle testate contometriche nonché le eventuali altre registrazioni di carico e scarico effettuate in giornata dall’esercente in modalità manuale

 

LA SOLUZIONE FORTECH PER IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Forti della nostra esperienza nel settore e con la recente normativa sulla fatturazione elettronica abbiamo creato un servizio molto immediato e intuitivo per la gestione del registro telematico e l’invio all’agenzia delle entrate.

Come puoi notare dalla schermata, le operazioni sono semplicissime:

  1. Clicca crea registro.
  2. Verifica i dati automatici delle letture litri.
  3. Gestisci il carico/scarico manuale (Nuovo carico, Scatti a vuoto, Carichi/Scarichi manuali).
  4. Conferma giornata.

 

 

Registro carico e scarico per impianti self

 

RIASSUMENDO

  • Impianti non presidiati già attivi al 25/03/2019: si adeguano alle prescrizioni introdotte entro il 1° gennaio 2020 e ne danno comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Per tali impianti, l’installazione di telelivelli è prescritta qualora l’erogato annuo complessivo sia superiore a 3 milioni di litri.
  • Impianti non presidiati nuova attivazione dal 24/05/2019 sono obbligati all’invio telematico dei registri di carico\scarico e all’installazione di telelivelli già alla data di apertura (determinazione n. 724/RU del 21 marzo 2019)
  • Per entrambi, l’obbligo di invio dei dati è con cadenza giornaliera entro la mezzanotte del giorno successivo.

Articoli correlati

Blog

Corrispettivi telematici: i link utili

Dal 1° settembre è scattato l’obbligo di invio dei corrispettivi telematici anche per le stazioni di servizio con un erogato 2018 pari o superiore a 1,5 milioni di euro. Leggi le info utili per l’accreditamento all’Agenzia delle dogane e i servizi

4 settembre 2020

Blog

Invio Corrispettivi telematici | Aggiornamento giugno 2020

Il tema dell’invio dei corrispettivi telematici è nell’agenda del settore carburanti già da tempo. Con questo post vogliamo condividere gli ultimi aggiornamenti, quelli del 22 aprile 2020, che fanno seguito alla Circolare del 30 dicembre 2019.

2 marzo 2020

Blog

Scontrino elettronico: la situazione attuale

Si avvicina il 1° gennaio e vuoi avere le idee più chiare sull’invio telematico dei corrispettivi per il settore carburanti? In questo post cerchiamo di fare chiarezza e aggiornare le informazioni sul cosiddetto “scontrino elettronico”.

9 settembre 2019

2013-24 © Fortech S.r.l.  /  Tutti i diritti riservati.
Iscrizione Reg. Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
P.IVA  03618500403  /  N. REA: RN - 3009053  /  Capitale Sociale 1.500.000€ i.v.