Corrispettivi non oil: una guida alla normativa

LA NORMATIVA SUI CORRISPETTIVI NON OIL

Ormai da alcuni mesi (1° luglio 2019) è attivo l’obbligo dell’invio dei corrispettivi non oil per attività che abbiano un volume d’affari superiore ai 400.000 euro l’anno.

Va però precisato che, con il decreto legge n°115  del 10/05/2019  (Derivante da Art.2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015), il ministero ha fornito particolari specifiche e risultano esonerati fino al 1° gennaio 2020 i distributori di carburante che hanno un volume d’affari, su prodotti e servizi non oil, inferiori all’ 1% del totale dei propri ricavi.

L’esercente che lo ritiene opportuno, anche per allineare i propri processi di lavoro, può comunque adempiere all’obbligo dell’invio dei corrispettivi non oil in maniera volontaria a partire dal 1/7/2019.

Con provvedimento AE Prot. n. 49842/2019 + Ris 33/E del 01/03/2019 il ministero ha anche indicato le modalità di fruizione del credito di imposta per (valido negli negli anni 2019 e 2020). È stato infatti determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta. Va però sottolineato che per ogni dispositivo è stato previsto un contributo massimo di 250 € in caso di acquisto e di 50 € in caso di adattamento

 

ATTENZIONE! Per fruire del credito d’imposta è fondamentale che l’acquisto o i costi sostenuti per l’adattamento del dispositivo avvengano con modalità tracciabile e quindi con una tra le seguenti modalità:

  • assegni (bancari e postali),
  • assegni circolari e non,
  • vaglia cambiari e postali,
  • addebito diretto,
  • bonifico bancario o postale,
  • bollettino postale,
  • carte di debito, di credito,
  • prepagate,
  • altri strumenti di pagamento elettronico, che permettano anche l’addebito in conto corrente.

 

LA SITUAZIONE ATTUALE: MODALITÀ DI INVIO CORRISPETTIVI NON OIL

Elenchiamo per comodità i diversi casi possibili:

  • Le Partite IVA con frequenza elevata di operazioni (operatori che utilizzavano il registratore di cassa o dei software gestionali) DEVONO DOTARSI DI REGISTRATORE TELEMATICO.
  • Le Partite IVA con frequenza NON elevata di operazioni (operatori che utilizzavano il bollettario cartaceo compilato a mano) hanno due opzioni, POSSONO UTILIZZARE PROCEDURA WEB AGENZIA ENTRATE oppure REGISTRATORE TELEMATICO.
  • L’articolo 12-quinquies (Legge n. 58 del 28 giugno 2019) autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

IMPORTANTE

È stata eliminata la norma che consente l’individuazione di specifiche aree scoperte da connettività telematica in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.

Proprio per questo è stato dilatato il requisito temporale per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. È infatti importante renderlo compatibile con la carenza di connettività alle reti di alcune aree geografiche presenti sul territorio italiano.

Rimangono fermi invece la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

 

E SE NON TI ADEGUI SUBITO AL REGISTRATORE TELEMATICO?

Con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 è stato precisato che è consentito a determinati soggetti, in caso non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Questo significa che questi soggetti potranno adempiere, in modo temporaneo, all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi attraverso i registratori di cassa già in uso oppure tramite ricevute fiscali.

Questa facoltà decade dal momento in cui si attiva il registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato.

Rimangono, in ogni caso:

  • l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino o della ricevuta fiscale,
  • l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del Decreto Iva fino alla messa in uso del registratore telematico,
  • l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.

 

INVIO CORRISPETTIVI NON OIL NEL PERIODO TRANSITORIO

La Partita IVA che ricade nell’obbligo di invio del corrispettivo telematico ma non è ancora riuscita ad acquistare il Registratore Telematico può operare come segue:

  • generare e inviare dati attraverso canali telematici già attivi per l’esterometro ovvero upload nel portale «fatture & corrispettivi»;
  • inserire i dati dei singoli corrispettivi in apposita procedura web disponibile su portale «fatture & corripettivi».

 

MORATORIA PER L’INVIO DI CORRISPETTIVI NON OIL

Con l’obiettivo di consentire ai soggetti interessati di adattarsi alle nuove modalità di invio dei corrispettivi, è stata prevista una moratoria che prevede quanto segue:

  • Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ( dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1 gennaio 2020 per gli altri soggetti), non si applicano le sanzioni previste dalla legge ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

 

Ora che ti abbiamo spiegato come funziona l’invio dei corrispettivi non oil, per la tua stazione di servizio vuoi scoprire come possiamo aiutarti con le nostre soluzioni? Contattaci per scoprire cosa possiamo fare per la tua azienda sia nel caso tu necessiti un nuovo registratore telematico che nel caso tu abbia bisogno del servizio di trasmissione telematica dei corrispettivi.

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